STATUTO
I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita l’Associazione denominata “RODOPIS”. L’Associazione “Rodopis” è un’associazione culturale senza fini di lucro con sede in Vicenza, Via Lussemburgo n. 37.
Art. 2 – Durata
La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato o l’associazione potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea.
Art. 3 – Scopi e finalità
L’Associazione svolge attività specifica nella promozione culturale della Storia Antica in tutti i suoi aspetti e ambiti di studio, nei settori di cultura, ambiente, salute, assistenza. Per fare ciò promuove viaggi, incontri, laboratori teatrali, concorsi, borse di studio e cicli di conferenze e incontri a diversi livelli di approfondimento, a beneficio primario degli studenti universitari, rendendosi al medesimo tempo disponibile per eventuali richieste esterne di prestazione d’opera negli ambiti contenutistici di sua competenza. L’Associazione RODOPIS, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività. In dettaglio, a solo titolo esplicativo e non esaustivo potrà:
1) ideare ed organizzare corsi, concorsi, convegni, mostre e documentazioni video in ambito culturale (teatro, cinema, archeologia letteratura, informatica legata all’ambito antichista);
2) offrire servizi al pubblico che abbiano come contenuti quelli delle materie della Storia Antica, e che dimostrino l’effettiva utilità e necessità di tale disciplina per la società a tutti i livelli;
3) promuovere attività di sensibilizzazione allo studio approfondito e non superficiale e televisivo delle materie della Storia Antica, presso gli enti che ne facciano richiesta quali scuole di tutti i livelli, pubbliche e private o altri enti e associazioni pubblici e privati;
4) offrire ai soci, aventi titolo riguardo alle materie della Storia Antica, la possibilità di esercitare la loro professionalità a favore del pubblico;
5) promuovere l’interazione tra le materie e gli interessi della Storia Antica e quelli delle altre materie, mestieri e attività;
6) rendersi pilota nell’autogestione della realizzazione di possibilità di studio e approfondimento per coloro che non possono materialmente o fisicamente accedere agli insegnamenti di queste discipline, in qualsiasi stato e condizione essi si trovino; riteniamo infatti che spunti e arricchimenti per lo studio delle materie classiche possano giungere dall’incontro interculturale e dall’interazione con persone di provenienza non europea;
7) farsi promotrice di tutte le iniziative che possano sostenere e stimolare lo studio della Storia Antica in tutti i suoi aspetti, nello specifico: cinema, viaggi, lezioni a tema, attività teatrali e concorsi letterari;
8) rendersi protagonista a favore dei soci nella ricerca di fondi (fund raising) e nella realizzazione di progetti a tutti i livelli dal locale all’europeo;
9) organizzare e gestire anche all’interno delle scuole pubbliche e private corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, ancorché attività didattiche rivolte agli studenti concernenti le varie discipline storiche, archeologiche e antropologiche;
10) promuovere il settore culturale attraverso la realizzazione di ricerche scientifiche, l’ideazione di supporti multimediali nonché di riviste, filmati, libri sul settore.
Per raggiungere i propri scopi, l’Associazione potrà porre in essere qualsiasi attività si ritenga necessaria ed opportuna nel rispetto della normativa vigente.
È escluso ogni fine di lucro diretto e indiretto.
L’Associazione “Rodopis” si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, dipendente, occasionale, collaborazioni coordinate e continuative, anche ricorrendo ai propri associati.
II – SOCI
Art. 4 – Composizione dell’Associazione
Possono essere soci le persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti e quant’altro italiane e straniere che aderiscono alle attività, ai compiti e agli scopi di cui all’art. 3, conformandosi a quanto stabilito nel presente statuto.
Il numero degli associati è illimitato e si distinguono in fondatori ed ordinari.
Sono Soci fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, non essendo stata rifiutata dal Consiglio Direttivo la loro domanda di ammissione ed avendo versato, al momento del tesseramento la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso; il tesseramento implica l’integrale accettazione del presente Statuto in ogni sua parte.
Sono previste altre due tipologie di associati:
-
Socio Operativo: può proporre e realizzare progetti all’interno dell’Associazione. La sua ammissione è vincolata a delibera insindacabile in seduta straordinaria da parte del Consiglio Direttivo sulla base di un colloquio e delle credenziali fornite. Per il resto non ha diritti o doveri diversi da un qualsiasi altro socio;
-
Socio Sostenitore Ordinario: può con la quota associativa o con un qualsiasi contributo volontario rendersi promotore delle attività dell’associazione e partecipazione alle iniziative proposte.
La suddivisione suddetta non comporta alcuna distinzione per quanto attiene l’esercizio dei diritti di partecipazione alla vita dell’Associazione e di elettorato attivo e passivo.
Art. 5 – Criteri di ammissione del socio
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, titolo di studio, professione, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
3) non rivendicare diritti non esplicitati nel presente statuto.
Possono aderire tutti i soggetti di cui all’art. 4; si specifica che le persone fisiche devono aver compiuto il 18° anno di età. Si ammettono le domande di adesione da parte di studenti delle scuole secondarie superiori, previa autorizzazione dei genitori o tutori. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni registrandola nel libro dei soci. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria.
Art. 6 – Recesso, esclusione e decesso del socio
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, esclusione o decesso della persona fisica, ovvero cessata attività e scioglimento della persona giuridica.
Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà effetto dal secondo mese successivo al suo ricevimento da parte del Consiglio Direttivo.
L’ associato può essere escluso dall’Associazione per i seguenti motivi
1) quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando si renda moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3) per comportamenti incompatibili con l’etica dell’Associazione e la deontologia che ispira gli Associati, lesivi della dignità dei singoli o tali da compromettere l’immagine ed il prestigio dell’Associazione;
4) quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all’Associazione.
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota non può essere restituita né può essere trasmessa; inoltre non può essere rivalutata.
Art. 7 – Diritti del socio
I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.
Per le attività che l’associazione svolge con finalità di fund raising, essi hanno diritto a un trattamento differenziato rispetto a quello del pubblico non associato.
La divisione degli associati nelle categorie di cui sopra non implica alcuna differenza di trattamento nei confronti degli associati stessi, infatti essi godono di pari diritti e doveri.
Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 8 – Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
1) al pagamento della tessera sociale;
2) al pagamento delle attività svolte a scopo di fund raising dall’associazione, secondo i prezzi agevolati stabiliti per essi dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Progetto
3) all’osservanza delle norme contenute nell’atto costitutivo, nello statuto, negli eventuali regolamenti interni e in tutte le deliberazioni prese dagli organi sociali.
4) è vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
III – ORGANI SOCIALI
Art. 9 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
1) Assemblea degli Associati;
2) Consiglio Direttivo;
3) Presidente;
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo o passivo. Le cariche sociali sono ricoperte sempre e comunque a titolo gratuito.
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed e’ l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180, qualora se ne ravvisasse la necessità, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
L’Assemblea ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa: elegge il Consiglio Direttivo e, se lo ritiene necessario, istituisce il Collegio dei Revisori dei Conti; delibera sull’entità della quota associativa, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo
In sede straordinaria:
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delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
-
delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
-
delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su proposta di almeno un terzo degli associati o di due Consiglieri, sia in via ordinaria che straordinaria, anche fuori dalla sede sociale, mediante raccomandata inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima dell’adunanza, ovvero mediante fax o mail entro lo stesso termine; oppure mediante affissione all’albo dell’Associazione presso la sede sociale dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere l’ora, il giorno, il luogo e l’ordine del giorno di cui si tratterà; potrà contestualmente indicare la data della seconda convocazione.
L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere munito di delega a presiedere.
II Presidente accerta la regolarità della costituzione e delle eventuali deleghe, nomina un segretario che redige un verbale e lo firma insieme al Presidente stesso.
Per l’elezione degli Organi Direttivi, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione; per le delibere di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l’Associazione e ne programma le attività; è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri aderenti all’Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente tra i suoi membri.
I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; precisamente durano in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio del terzo esercizio dalla nomina. La carica di Consigliere si presume gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Il Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea, decide sull’ammissione, sull’esclusione o sull’espulsione di un associato; predispone il bilancio consuntivo ed eventualmente il preventivo, può emanare Regolamenti interni per disporre norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto; può deliberare per l’istituzione di altre sedi operative sia in Italia che all’estero, delibera circa l’ammissione, sospensione ed esclusione del socio.
Il Consiglio Direttivo può, qualora lo ritenesse opportuno, nominare il Vice-Presidente e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno anche senza formalità, ma previa convocazione di ognuno dei suoi membri ed è validamente costituito se sono presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età anagrafica.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il componente del Consiglio Direttivo che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta almeno sessanta giorni prima della data indicata, per consentire all’Associazione di deliberare la sua sostituzione; sino a tale data resta in carica ad ogni effetto di legge e statutario.
Art. 12 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne esegue le delibere e sovrintende alle attività dell’Associazione; ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal Consiglio.
Il Presidente sottoscrive il rendiconto consuntivo corredandolo di idonea relazione esplicativa.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono annotate in un apposito registro cronologico, di cui ogni associato può prenderne visione su semplice richiesta.
Il Presidente, qualora lo ritenesse opportuno, può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, senza formalità alcuna e mediante semplice comunicazione scritta.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 13 – Tesoriere
II Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità; si occupa di tutte le incombenze amministrative, burocratiche, contabili e fiscali dell’Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo e dei vari consiglieri dello stato dei conti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto economico e finanziario accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed uscite. Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente – anche con il supporto di consulenti esterni se lo ritiene opportuno – il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell’Associazione, che deve essere approvato dall’Assemblea. La carica di Tesoriere può essere ricoperta anche, eventualmente, dal Vice Presidente. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 14 – Votazioni
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Il Presidente può, qualora lo ritenga necessario, disporre che si voti per appello nominale. Ciascun associato dispone di un unico voto in proprio ed eventualmente di un altro voto per delega.
IV – ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) quote associative fissate annualmente dal Consiglio direttivo;
2) contributi, elargizioni e conferimenti effettuati dagli stessi soci;
3) contributi pubblici e privati nazionali ed esteri;
4) proventi pubblicitari e di sponsor;
5) proventi derivanti dall’attività o dalla gestione dell’Associazione;
6) donazioni, lasciti testamentari e contributi di privati in genere;
7) qualunque altra risorsa economica venga a configurarsi.
Il fondo iniziale e’ costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella cassa dell’Associazione.
L’Associazione può, inoltre, accettare prestiti bancari e finanziamenti infruttiferi dai soci.
Art. 16 – Quota associativa
L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma previsto per l’anno successivo, approvata dall’Assemblea dei Soci e comunicata per iscritto, via mail o via fax ai Soci.
Trascorsi trenta giorni dal termine del pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.
In caso di ritardo di pagamento della quota associativa di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato verrà attivata la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell’art.6 del presente Statuto.
Art. 17 – Rendiconto economico finanziario
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario sia consuntivo che preventivo.
Il rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Art. 18 – Divieto di distribuzione di utili e gratuità delle cariche
L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento di scopi istituzionali dell’Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Si impone la gratuità delle cariche.
Art. 19 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione, oltre che per le cause indicate dalla legge, può essere deliberato in assemblea straordinaria con le maggioranze richieste dal presente Statuto. In questo caso l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione verrà devoluto ad altra associazione senza fine di lucro con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 21 – Clausola compromissoria
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra alcuno di essi e l’Associazione circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto, saranno devolute ad un Arbitro nominato, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna L’Arbitro così nominato deciderà secondo equità, senza alcuna formalità di procedura.
Letto approvato e sottoscritto a Vicenza il giorno 8 Settembre 2017
Il presidente dell’assemblea Anna Busetto
Il segretario dell’assemblea Chiara Mazzotti